Descrizione
Gli elettori ricoverati in case di riposo, centri di recupero per tossicodipendenti o i detenuti in carcere, che abbiano sede in un comune della regione, possono votare nel luogo in cui si trovano, purché ne abbiano fatto domanda e abbiano il diritto al voto.
I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l'ospedale o la casa di cura, purché sia situato in un comune della regione.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il Direttore Sanitario della struttura nella quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l'attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti. Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
Modello in allegato.