Gli atti anagrafici sono atti pubblici, (art.1, c.4, L. n.1228/1954 e art.2699 del c.c.). L'Anagrafe della popolazione residente è un archivio ufficiale in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato la propria residenza nel comune.
La pubblicità degli atti anagrafici si esplica attraverso la certificazione, che costituisce l'unico strumento con il quale le informazioni registrate in anagrafe vengono rese conoscibili a terzi.
Limiti della certificazione
paternità e maternità: non è possibile, di norma, richiedere certificati/estratti con l'indicazione della paternità e maternità. Nel caso l’interessato deve richiedere per iscritto l’indicazione di questi dati e specificare un interesse diretto legato all’esercizio di un diritto o adempimento legato allo status di filiazione, interesse che dovrà naturalmente essere giuridicamente tutelabile.
Non sono inoltre mai certificabili:
- dati anagrafici dai quali possa desumersi lo stato di adozione, anche in riferimento alla famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983);
- professione e titolo di studio;
- dati del permesso di soggiorno;
- domicilio digitale (a oggi non presente in ANPR);
- condizione di persona senza fissa dimora: quest’ultimo rappresenta un dato anagrafico autonomo e indipendente dall’indirizzo di residenza anagrafica, che potrebbe essere sia reale sia fittizio.
Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1/1/2012 i certificati sono validi e utilizzabili solo se presentati a privati. Non possono più essere rilasciati ai cittadini certificati da produrre alle Pubbliche amministrazioni o ai Gestori di pubblici servizi. Costoro non possono più chiedere né accettare dai cittadini gli usuali certificati, ma sono obbligati a ricevere autocertificazioni, salvo poi effettuare direttamente le verifiche presso le Amministrazioni che detengono i dati.
Per garantire il rispetto della norma, sui certificati rilasciati ai cittadini deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi”.