CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati (Art. 98 comma 1 DPR 386/2000). L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione (Art. 98 comma 2 DPR 386/2000). Avverso i provvedimenti sopra indicati, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
INDICAZIONI SUL NOME
La dichiarazione dell'interessato è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.