La validità del documento convalidato è di 2 giorni lavorativi a decorrere da quello successivo alla vidimazione.
Per il trasporto dei resi in c/deposito di prodotti vitivinicoli (da proprio/a proprio deposito) lo speditore deve sempre redigere il D.A. e la convalida deve essere effettuata presso il Comune dove avviene la partenza.
Per il trasporto di vinacce (bucce) e fecce (liquido) la convalida del D.A. non è necessaria; per il trasporto di uva la convalida è necessaria se il percorso supera i 40 chilometri; il trasporto di vino richiede sempre la convalida.
La tolleranza sulle quantità indicate nel D.A. è del 10% sul quantitativo trasportato.
Ulteriori riferimenti:
Ufficio Repressione Frodi di Bologna
Via Jacopo di Paolo n.30
Tel. 051/6311605
Servizio Agricoltura – Settore Risorse patrimoniale e tributarie
Tel. 0547/356337
Orari: lunedìì 10-13; mercoledì 8-13; giovedì 14,30-17