Le liste elettorali possono essere rilasciate per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
È ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie.
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto motivazioni generiche non sono ritenute sufficienti.